Fideiussione – Per obbligazioni future o condizionali – Dispensa preventiva dall’autorizzazione per nuove concessioni di credito in favore del debitore principale – Validità – Limiti – Principi di correttezza e buona fede – Fattispecie – Obbligazioni e contratti – Nullità del contratto ed azione relativa – Rilevabilità d’ufficio – Commissioni di massimo scoperto

Cassazione civile, SEZIONE III, 6 agosto 2002, n. 11772


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Maria Margherita CHIARINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso,proposto da:
BANCA DI SICILIA SPA, in persona del Dr. Benedetto Viola, legale
rappresentante quale titolare pro - tempore della Filiale Capozona di
Bagheria, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CORTE DI
CASSAZIONE difeso dall'avvocato SALVATORE MELI, con studio in 90141
PALERMO VIA MARCHESE UGO, 56, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MANCA FRANCO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 203-99 della Corte d'Appello di PALERMO, SEZ.
PROMISCUA CIVILE emessa il 4-12-1998, depositata il 08-03-99;
RG.34-97,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16-11-01 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



Fatto

Il Presidente del Tribunale di Palermo, in data 19.4.1989, emetteva a favore della s.p.a. Banca del Sud decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti della s.n.c. "Confezioni Maglierie Bigiesse di Renato Maria Grazia e G.S.", debitrice principale, e delle sue socie e fideiubenti Scardina Elge Maria, Giordano Filippa e Benato Maria Grazia, nonché di Scardina Giorgio;
Bonatti Ines e Franco Manca, ingiungendo loro di pagare, in solido, la somma di L. 399.318.375 - oltre agli interessi moratori nella misura del 17% annuo e ai diritti di commissione, nella misura dello 0,125% trimestrale, entrambi da capitalizzare trimestralmente - dovuta per saldo debitore del c-c intestato alla predetta società, intrattenuto con la ricorrente e garantito dai suddetti fideiussori con distinti atti, stipulati tra il 1.9.1983 e il 5.XII.1983.
Si opponeva Franco Manca deducendo di aver prestato fideiussione in favore della società di fatto "Confezioni Maglieria di Benato Maria Grazia e G.S." e non della "s.n.c. Confezioni Maglierie Bigiesse di Benato Maria Grazia e G.S.", titolare del conto su cui era fondata la pretesa creditoria della banca; contestava inoltre sia il tasso del 17% annuo degli interessi che, capitalizzati trimestralmente, ammontavano al 29% annuo, sia la commissione trimestrale, non più dovuta dopo la chiusura del conto e la richiesta della banca di pagamento dell'intero debito alla debitrice principale (1.4.89).
La Banca chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza del 23.5.1996 il Tribunale rigettava l'opposizione sulla considerazione che la trasformazione di una società non dà luogo ad un nuovo ente, ma soltanto a una modifica formale della sua organizzazione, che rimane sostanzialmente identica se persiste l'identità dell'impresa, ed affermava che la trasformazione della Confezioni Maglieria da società di fatto a s.n.c. e quindi a s.r.l., senza modificare l'oggetto sociale, non comportava modificazione soggettiva del rapporto debitorio con la Banca del Sud, tale da determinare la cessazione dell'obbligazione fideiussoria. Ritenuta quindi la validità della fideiussione omnibus, escludeva che la banca avesse violato i doveri di correttezza e buonafede nell'esecuzione del contratto.
Appellava Franco Manca lamentando: a) la violazione dei principi di buonafede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c, da parte della banca; b) la mancanza di prova sulla corrispondenza degli interessi praticati e richiesti alla misura di quelli di piazza; c) la non debenza delle commissioni di massimo scoperto e degli accessori anche dopo la cessazione del rapporto di conto corrente perché, non essendovi più prestazioni della banca, che peraltro continuava a percepire gli interessi sul capitale, costituivano un corrispettivo privo di causa.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza dell'8 marzo 1999, "in accoglimento parziale del gravame, revocava il decreto opposto e condannava Franco Manca a pagare la minor somma di L. 98.408.249, corrispondente al saldo passivo al 31 dicembre 1987, oltre agli interessi nella misura legale, commissioni e accessori fino al 6 ottobre 1987, data della trasformazione della società in nome collettivo in società a responsabilità limitata.
Premetteva la Corte, in fatto, che il 30.X.1978 tra Scardina Elge Maria, Giordano Filippa e Benato Maria Grazia venne costituita una società di fatto, denominata "Confezioni Maglieria di Benato Maria Grazia e G.S.", iscritta all'albo delle imprese artigiane, avente ad oggetto la produzione e commercializzazione di maglieria, con capitale sociale di L. 3.500.000. Il 5.XII.1983 detta società stipulò con la Banca del Sud un contratto di conto corrente di corrispondenza e nella stessa data Franco Manca, marito della Scardina - da cui si separò nel maggio 1987 e divorziò nel 1990 - Scardina Giorgio e le tre socie innanzi nominate rilasciarono a favore della banca distinte fideiussioni con cui si impegnarono a garantire quanto dovuto dalla summenzionata società di fatto per capitale, interessi, accessori e spese, dispensando la banca dall'onere di agire entro i termini di cui all'art. 1957 e di proporre preliminarmente le sue istanze contro il debitore garantito e gli eventuali coobbligati. In data 28.XII.84 le tre socie, lasciando inalterato il capitale sociale dì L. 3.500.000, si trasformarono in società in nome collettivo; quindi, con atto pubblico del 6 ottobre 1987, trasformarono la società di persone in s.r.l. sotto la denominazione di Bigiesse, aumentando il capitale a L. 20.000.000.
Tanto premesso, la Corte affermava in diritto: a) la fideiussione rilasciata nel 1983 dal Manca era da qualificare omnibus il cui oggetto, secondo la giurisprudenza consolidata, era determinabile per relationem, ed era perciò valida, non essendo applicabile l'art. 10 della legge 154-1992, che, modificando gli artt. 1938 e 1956 c.c., ha reso obbligatoria la determinazione dell'importo massimo per cui è prestata garanzia ed ha invalidato la preventiva rinunzia del fideiussore ad avvalersi della liberazione del suo obbligo se è concesso, senza la sua speciale autorizzazione, ulteriore credito al debitore principale pur conoscendone le precarie condizioni economiche; b) l'art. 1957 c.c. non era stato violato perché il Manca aveva espressamente dispensato la banca dal coltivare le azioni nei confronti del debitore principale; c) era invece fondata la doglianza concernente l'aggravamento del rischio del fideiussore per la trasformazione della società di fatto dapprima in s.n.c., e soprattutto poi in s.r.l., in cui non vi era più corresponsabilità personale dei soci, che riduceva il rischio del garante; d) dagli estratti conto acquisiti risultava la violazione dell'obbligo della banca di comportarsi secondo correttezza e buonafede, costituente il limite della validità della fideiussione omnibus, perché il Manca aveva garantito una società di fatto con capitale di L. 3.500.000, formata da tre persone, che rispondevano solidalmente ed illimitatamente con il loro patrimonio delle obbligazioni contratte con i terzi, tra cui la banca, mentre l'esposizione debitoria della s.r.l., con un capitale sociale di L. 20.000.000, aveva superato i 400.000.000, e tra l'altro non vi era neppure prova che il fideiussore conoscesse le avvenute trasformazioni societarie, che, se non rilevavano nei rapporti tra banca e debitore principale, erano però rilevanti nei rapporti tra tali soggetti e il fideiussore; e) pertanto, pur senza applicare in via analogica alla fideiussione l'art. 2499 c.c. che, nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, limita la corresponsabilità solidale dei soci alle obbligazioni sociali anteriori, era comunque da applicare l'art. 1956 c.c., nella formulazione previgente alla legge 154-1992, a norma del quale il fideiussore è liberato dalle obbligazioni future se il creditore, senza chiedere la sua autorizzazione, abbia continuato a far credito al terzo pur nella consapevolezza delle difficoltà di questi ad adempiere al suo debito; perciò il Manca non doveva rispondere dei debiti successivi alla trasformazione della società in nome collettivo in società a responsabilità limitata, essendo provato l'aumento dell'esposizione debitoria della Confezioni Maglierie in concomitanza dapprima con la trasformazione in s.n.c. e quindi con quella in s.r.l., dai saldaconti passivi, passati dai 7-8 milioni finché era società di fatto a punte di 46 milioni allorché era divenuta s.n.c., a 98 milioni a dicembre 1987 - e cioè dopo due mesi dalla trasformazione in società di capitali - aumentati nel trimestre successivo a 205.000.000 e quindi a 293 milioni nel settembre 1988, fino ad arrivare a 378 milioni al 31.3.89, data in cui la banca aveva revocato l'apertura di credito ed invitato il debitore principale e i fideiussori all'immediato rientro; il tutto senza peraltro provare l'aumento di fido, malgrado affermato come avvenuto nel 1980, e comunque senza adottare alcun accorgimento per cautelare i fideiussori; f) pertanto era provata la violazione degli obblighi di correttezza e buonafede da parte della banca, non giustificata dall'esser stato il Manca marito della Scardina, e in quanto tale sia gravato di un onere di informazione delle condizioni economiche della società maggiore del dovere della banca di tenere sotto controllo il ricorso al credito della sua cliente - dalla quale peraltro quegli si era separato prima della trasformazione dalla società in s.r.l.- stante soprattutto la diversa possibilità di dette parti di conoscere le condizioni economiche della debitrice principale, e la possibilità della banca, per la sua posizione dominante, di incidere sul comportamento del debitore. Nè la banca poteva ritenersi affrancata dai suoi obblighi per essersi il Manca assunto l'onere del controllo delle condizioni del debitore principale, dispensandola dall'onere di espressa autorizzazione a far credito al terzo nel caso di peggioramento delle condizioni economiche, perché il limite di tale clausola era costituito dall'obbligo dell'esecuzione del contratto di fideiussione secondo buona fede, a sensi dell'art. 1375 c.c., da interpretare come impegno di cooperazione e salvaguardia degli interessi di controparte; g) conseguentemente la fideiussione prestata dal Manca era efficace e valida soltanto fino al 31.XII.87, alla cui data il debito capitale ammontava a L. 98.408.249; h) non erano riconoscibili gli interessi bancari al tasso ultralegale del 17% non essendo sufficiente per la determinabilità della relativa misura il rinvio "alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" contenuto nella clausola n. 7 del contratto di c-c, in assenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello univoci e non invece generici e riferiti a diverse tipologie di tassi; pertanto gli interessi erano da corrispondere nella misura legale, mentre le commissioni sul massimo scoperto e gli accessori - non quantificati - del credito garantito erano riconoscibili sul predetto importo capitale e fino al 6 ottobre 1987, data in cui la fideiussione era divenuta inefficace.
Avverso questa sentenza ricorre con tre motivi la s.p.a. Banca di Sicilia, in cui si è fusa per incorporazione la s.p.a. Banca del Sud.

Diritto

1. Con il primo, articolato motivo, la ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 1956 cod. civ. e violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
La Corte di merito, nell'affermare che le condizioni patrimoniali della Bigiesse s.n.c., sussistenti al momento in cui il Manca aveva prestato la propria fideiussione, erano peggiorate dopo la trasformazione della stessa in s.r.l., e cioè dopo che era venuto meno la corresponsabilità illimitata delle socie, che riduceva il rischio di esposizione del garante, non aveva considerato che in base all'art. 2498 c.c. la trasformazione di una società di persone in una di capitali, anche se la relativa delibera è omologata, ha effetto soltanto dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese, ma di tale formalità mancava la prova agli atti. È quindi ragionevole supporre che gli interessati non l'abbiano attuata, e perciò essa banca non ne era venuta a conoscenza, tant'è vero che nell'aprile 1989 aveva avviato il procedimento monitorio nei confronti della Bigiasse s.n.c.. Inoltre la Corte aveva trascurato di valutare che, anche dopo tale eventuale trasformazione - non sintomatica in sè di un disagio economico - le socie, nella qualità di fideiubenti, erano riamaste responsabili come prima ed anzi, mentre come socie della società in nome collettivo potevano invocare il beneficium excussionis, ai sensi dell'art. 2304 cod. civ., come fideiubenti no, e pertanto il Manca non aveva subito alcun pregiudizio. D'altra parte non vi era neppure la prova che il peggioramento economico della società si fosse verificato per il venir meno della responsabilità patrimoniale delle socie, perché anzi la costituzione di un patrimonio autonomo della società poteva costituire ulteriore garanzia per il creditore.
Ad ogni modo il legislatore prevede la liberazione del fideiussore se il creditore conosce le difficoltà del debitore principale e non se avrebbe potuto conoscerle, come ipotizzato dalla Corte di Appello, senza nemmeno tener conto della prassi bancaria di consentire al correntista di utilizzare il credito anche oltre il tetto concordato, se la banca ha fiducia nel cliente, e a saldi passivi si alternano poste attive, ed ha invece ravvisato in tale comportamento la prova della collaborazione di essa banca con il debitore principale nell'abuso del credito in danno del garante.
Invece questi si era obbligato a tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice ed in particolare ad informarsi dei suoi rapporti con la banca, che aveva dispensato dall'onere di richiedergli l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. per concedere altro credito. Spettava pertanto al fideiussore l'onere di dimostrare la malafede della banca, che non era stato assolto, nè ili era receduto dal rapporto di fideiussione, malgrado la separazione da sua moglie nel 1987, con la quale perciò evidentemente aveva mantenuto comunione di interessi.
Il motivo è infondato.
La questione concernente la mancata iscrizione nel registro delle imprese della delibera omologata di trasformazione della Confezioni Maglierie Bigiesse da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, con conseguente mancato acquisto da parte della medesima della personalità giuridica, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2948 cod. civ., non è stata trattata in appello, essendosi la s.p.a. Banca del Sud limitata ad affermare, in comparsa di risposta, di non aver avuto, conoscenza della predetta trasformazione. Pertanto è inammissibile perché nuova, con la conseguenza che tutte le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello sulla diversità del soggetto garantito dal Manca e sull'aggravamento del rischio rispetto a quello assuntosi al momento della prestazione della garanzia devono essere tenute ferme, essendo immuni da vizi logici e giuridici.
Quanto all'interpretazione dell'art. 1956 cod. civ., nella formulazione previgente alla modifica apportata dalla legge 17 febbraio 1992 n. 154, la Corte di Appello ha applicato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, avviato a partire dalla sentenza di questa Corte del 18 luglio 1989 n. 3362 e poi consolidatosi, secondo il quale la validità della clausola con cui il fideiussore dispensava la banca dall'onere di richiedergli apposita autorizzazione in caso di nuova concessione di credito al debitore garantito, le cui condizioni patrimoniali fossero divenute tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito da parte del medesimo, e la conseguente validità della rinuncia preventiva del garante ad avvalersi della liberazione del suo obbligo prevista dalla predetta norma, era limitata dal dovere della banca di eseguire il contratto di fideiussione secondo buonafede e correttezza, usando l'ordinaria diligenza, rapportata alle sue qualità professionali (Cass. 3385-1989; Cass. 9936-1993).
La stessa giurisprudenza chiariva poi il contenuto di tali obblighi specificando che il creditore non deve concedere ulteriore credito se, raffrontando l'esposizione debitoria esistente alla data della prestata fideiussione con quello esistente al momento della richiesta del debitore di aumento del credito, il divario è tale da dover fondatamente tenere l'insolvenza del debitore.
Da questi principi la Corte non intende discostarsi, e quindi anche la prassi bancaria, invocata dalla ricorrente, di superare il tetto di apertura di credito originariamente stabilito - e per il quale era stata prestata la garanzia - in base al potere discrezionale del creditore di sovvenire il debitore, non può però esimerlo dall'osservanza dei doveri dianzi indicati, e consentirgli di esporre il fideiussore ad imprevedibili dilatazioni del rischio inizialmente assunto, contando proprio sull'esistenza del patrimonio di questi per soddisfare le sue ragioni creditorie, senza rispettare i criteri di buona tecnica creditizia che invece normalmente avrebbe osservato se non fosse stata prestata la garanzia fideiussoria, e trascurando di considerare che la relazione di accessorietà della fideiussione con il debito garantito, deve indurre il creditore a fare affidamento innanzitutto sul patrimonio dell'obbligato principale (Cass. 5872-1999).
E poiché nella fattispecie la Corte di Appello ha evidenziato che a fronte di un mandamento del conto corrente alternato fino al 1985 tra rimesse attive e poste passive, non superiori a 7-8 milioni, da tale data in poi le condizioni della s.n.c. - così trasformatasi dal 28.XII.1984 l'originaria società di fatto tra la Scardina, la Giordano e la Benato - cominciarono a peggiorare, essendo il conto quasi sempre passivo, con sconfinamento anche oltre quarantasei milioni (al 31.XII.1985), a fronte di un capitale sociale inalterato rispetto a quello iniziale (pari a L. 3.500.000), mentre dal 31.XII.87 - ossia dopo due mesi della avvenuta trasformazione in società di capitali - precipitarono progressivamente nel giro di quindici mesi, raggiungendo nel 1988 un'esposizione di 308 milioni, fino ad arrivare agli inizi del 1989 a 378 milioni, le censure della ricorrente di erronea interpretazione dell'art. 1956 cod. civ. e di vizi di motivazione, sono infondate.
Quanto infine alla persistenza della responsabilità patrimoniale personale delle sunnominate tre socie in quanto confideiussori con il Manca della società Bigiesse, la circostanza è del tutto inconferente perché per la liberazione del fideiussore ciò che rileva è la concessione al debitore di ulteriore credito malgrado la conoscenza - desumibile nella specie dall'andamento del conto - delle sue peggiorate condizioni economiche.
2. Con il secondo motivo la Banca formula due censure.
La prima attiene all'esclusione, da parte dei giudici di appello, dell'obbligo del Manca di pagare, durante la mora successiva alla chiusura del conto, i diritti di commissione sul massimo scoperto, chiesti nella misura dello 0,125% al trimestre; la seconda all'omessa pronuncia sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e di tali diritti, domande accolte con il decreto ingiuntivo.
In tal modo i giudici di secondo grado hanno violato l'art. 360 n. 5 c.p.c. avendo omesso di spiegare perché non sarebbe dovuta la c. d. provvigione di conto durante la mora, costituendo la medesima un corrispettivo autonomo rispetto agli interessi, che trova giustificazione nell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma, tanto più proprio dopo la chiusura del conto, se la somma non viene restituita.
La Corte, avendo poi omesso di pronunciarsi sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, ottenuta in sede monitoria, ha violato sia l'art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c., sia l'art. 360 n. 5 c.p.c., non avendo spiegato perché non si è pronunciata o comunque ha rigettato la relativa domanda, pur non essendovi stata contestazione. In ogni caso la decisione è erronea perché le clausole di anatocismo contenute nei contratti bancari sono state, sia pur temporaneamente, ritenute efficaci dall'art. 25 DLGS 342-1999 - che modifica in parte anche l'art. 120 DLGS 385-1993 - almeno fino alla data della delibera del C.I.C.R., tuttora non emanata.
Il motivo è infondato.
La prima censura, concernente il capo della sentenza di appello con il quale la commissione sul massimo scoperto è stata riconosciuta soltanto fino alla data di efficacia della garanzia fideiussoria - e cioè fino al 6 ottobre 1987, sull'esposizione debitoria allora risultante, pari a L. 98.408.249 - e senza capitalizzazione trimestrale, è da respingere.
Ed infatti o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi - ed è il caso di specie - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - ed è questa la tesi della ricorrente - come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c. d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto.
Nell'un caso e nell'altro non è comunque dovuta la capitalizzazione trimestrale perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 154-1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, come tra poco sarà evidenziato; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti.
Quindi, premesso che la Corte di appello ha correttamente, per le ragioni innanzi svolte, ritenuto efficace la garanzia personale del Manca soltanto fino alla data corrispondente a quella in cui la società garantita si è trasformata in società di capitali, sì che l'ulteriore prosecuzione del rapporto fino alla revoca del fido, avvenuta il 31 marzo 1989, non gli è opponibile, altrettanto correttamente ha statuito il suo obbligo di corrispondere la commissione di massimo scoperto sul saldo passivo risultante a detta data.
Quanto poi alla seconda censura, concernente la non riconosciuta capitalizzazione trimestrale sia di tale commissione, sia degli interessi passivi, è anch'essa infondata.
Ed infatti l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che per circa un ventennio (Cass. 6631-1981; 5409-1983; 4920-1987; 3804-1988; 2644-1989; 7571-1992; 9227-1995; 3296-1997; 12675-1998) ha inquadrato la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente, prevista dalle norme bancarie uniformi, tra gli usi normativi contrari contemplati dall'art. 1283 cod. civ. quale espressa eccezione al generale principio ivi affermato, secondo il quale gli interessi scaduti possono produrre interessi soltanto dal giorno della domanda o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi, è stato recentemente abbandonato a decorrere dalla sentenza 2374-1999 di questa Corte, i cui principi sono stati ribaditi da Cass. 3096-1999 e 12507-1999, che hanno escluso la natura normativa delle c. d. norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, affermandone la natura pattizia della corrispondente clausola, perciò valida nei rapporti tra banca e cliente nei limiti previsti dalla regola generale.
Deve quindi riaffermarsi, per le ampie e pienamente condivisibili argomentazioni contenute nelle sentenze da ultimo citate, che la clausola inserita nel modulo contrattuale predisposto dalla banca che prevede, anteriormente alla loro scadenza, la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi è nulla, anche per il fideiussore, ai sensi dell'art. 1939 cod. civ..
In merito poi all'osservazione della ricorrente secondo la quale la capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto non era stata contestata dal fideiussore - a prescindere che questi fin dall'atto di opposizione ha contestato globalmente la quantificazione degli accessori del credito ingiunto, ed ha reiterato la stessa nell'atto di appello - comunque tale nullità è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. in applicazione del principio secondo il quale "nella controversia promossa per far valere diritti che presuppongono la validità del contratto o di una clausola di esso, la nullità dell'uno o dell'altra è rilevabile d'ufficio se sono acquisiti al processo elementi idonei a porla in evidenza, in considerazione del potere - dovere del giudice di verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione" (Cass. 1340-1994; 1157-1996).
Tutte le argomentazioni innanzi esposte sono quindi integrative della motivazione della sentenza di appello che non ha riconosciuto la capitalizzazione trimestrale nè della suddetta commissione, nè degli interessi passivi.
In merito infine alla pretesa validità delle clausole anatocistiche, contenute nei contratti bancari, per effetto dell'art. 25 del DLGS 4 agosto 1999, in vigore dal 19 dicembre 1999, invocato dalla ricorrente sull'evidente presupposto della sua natura interpretativa e perciò retroattiva, la norma (terzo comma) è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 9-17 ottobre 2000 n. 425 per eccesso di delega rispetto alla legge di delegazione del 24 febbraio 1998 n. 128. In particolare detta norma stabiliva la validità ed efficacia "delle clausole concernenti la produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti anteriori all'entrata in vigore della delibera del CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) - emanata il 9 febbraio 2000 - e fino a tale data - e cioè il 22 aprile 2000 - dovendosi tali clausole per il periodo successivo adeguare alle modalità e tempi disposti) dal CICR. Ma proprio per la generica disciplina validante e retroattiva delle clausole anatocistiche bancarie contenute indistintamente in tutti i contratti anteriori alla predetta delibera del CICR, non legittimata dal legislatore delegante, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della predetta norma.
3. Concludendo il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese non essendosi costituito l'intimato.


P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2001.